Come presentare la domanda al Comune di Padova per il contributo statale per l'eliminazione delle barriere architettoniche
I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
- essere cittadini e cittadine italiani/e o di uno stato membro dell'Unione Europea o cittadini/e di altro Stato in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno;
- avere la residenza anagrafica nell'immobile e/o nella singola unità immobiliare oggetto degli interventi;
- non aver realizzato gli interventi prima della presentazione della domanda al Comune;
- non aver ottenuto, ai sensi della legge 13/89, per il medesimo immobile e per la medesima funzione, contributi, concessi negli anni precedenti a quello in cui si presenta domanda, pari all'importo massimo stabilito di € 7.101,28;
- essere in possesso di una certificazione medica attestante la condizione di disabilità e le obiettive difficoltà che ne derivino a motivo delle quali si presenta domanda di contributo.
La Legge n. 13/89 prevede l'istituzione di un fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati costruiti prima del 11/08/1989 e non interamente ristrutturati dopo il 11/08/1989.
Il contributo può essere richiesto per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati, dove risiedono in forma effettiva, stabile e abituale persone con disabilità, con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti.
Sono ammissibili a contributo gli interventi che garantiscono le seguenti funzioni:
- l’accessibilità all'immobile e alla singola unità immobiliare;
- la fruibilità e la visitabilità dell'alloggio.
Presentazione della domanda (vedi paragrafo “cosa serve”) da parte della persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale o di chi ne esercita la tutela o la potestà (è ammessa la consegna da parte di persona delegata, con delega scritta e documento di riconoscimento del delegante). Se le spese per l’eliminazione delle barriere sono sostenute da una persona diversa dal disabile, la domanda, presentata e firmata dalla persona disabile, deve essere controfirmata da chi sostiene le spese.
Pertanto possono verificarsi i seguenti casi:
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se le spese sono sostenute dalla persona disabile, la domanda deve essere presentata dalla persona disabile;
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se le spese sono sostenute dai genitori o dal tutore di una persona disabile, la domanda deve essere presentata da un genitore o dal tutore;
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se le spese sono sostenute da una persona diversa dal disabile o dai genitori o dal tutore di una persona disabile, la domanda deve essere presentata dalla persona disabile (o da un genitore o dal tutore) e controfirmata dalla persona che sostiene le spese (ad esempio il proprietario dell’immobile in caso di alloggio occupato in qualità di affittuario);
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se le spese sono sostenute dal condominio, la domanda deve essere presentata dalla persona disabile o dai genitori o dal tutore e controfirmata dall’amministratore del condominio in qualità di rappresentante dello stesso.
Documentazione da presentare:
- modulo di domanda;
- preventivo di spesa (importo comprensivo di Iva) che descriva le opere da realizzare;
- certificato medico originale in carta libera attestante le difficoltà motorie e/o sensoriali della persona con disabilità ed eventuale certificato di invalidità utile ai fini della graduatoria;
- fotocopia di un documento di identità del richiedente;
- copia del verbale dell’assemblea condominiale dal quale risulta l’assenso del condominio all’esecuzione dell’opera (se necessario);
- benestare del proprietario dell’immobile (nel caso di alloggio occupato in qualità di affittuario).
Si precisa che:
- se nello stesso immobile sono presenti diverse tipologie di barriere che ostacolano la stessa funzione, deve essere formulata un'unica domanda per la realizzazione delle varie opere funzionalmente connesse (es. installazione servo scala e ampliamento porte di ingresso), essendo unico il contributo che verrà computato in base alla spesa complessiva;
- se all’interno dello stesso immobile sono presenti una pluralità di barriere che ostacolano più funzioni, il richiedente dovrà presentare una domanda per ciascuna di esse (n. 1 domanda per opere riguardanti la funzione di accesso es. installazione di montascale e n. 1 domanda per opere riguardanti la funzione di fruibilità e visitabilità dell’alloggio es. adeguamento bagno) e potrà ottenere quindi un contributo per ciascuna domanda.
Per interventi relativi all’accessibilità all'edificio o al singolo alloggio, da realizzare in immobili con più unità abitative e che interessino parti comuni, deve essere acquisito il consenso dei condomini alla realizzazione degli interventi e definita la modalità di suddivisione della spesa tra i condomini. La richiesta di contributo deve essere firmata dalla persona disabile, controfirmata dall'amministratore del condominio e riportare in allegato il verbale di assemblea condominiale che approva l’esecuzione dell’opera.
Un contributo economico, così determinato:
- per costi fino a Euro 2.582,28 è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
- per costi da Euro 2.582,28 a Euro 12.911,42 è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es.: per una spesa di Euro 8.000,00 il contributo è pari a Euro 2.582,28 più il 25% di Euro 5.417,72 cioè è di Euro 3.936,71);
- per costi da Euro 12.911,42 a Euro 51.645,69 è aumentato di un ulteriore 5%.
Il contributo massimo erogabile è pari a € 7.101,28 per l’accessibilità all'immobile o alla singola unità immobiliare e pari a € 7.101,28 per la fruibilità e la visitabilità dell'alloggio.
L’entità del contributo viene determinata sulla base delle spese preventivate. Se la spesa effettivamente sostenuta risulta inferiore a quella preventivata, il contributo viene ricalcolato sulla somma spesa, sottraendo eventuali altri contributi/agevolazioni/detrazioni percepiti o da percepire per la realizzazione della stessa opera.
Al fine dell’erogazione del contributo il richiedente, a lavori eseguiti, deve presentare al Comune copia delle fatture e delle relative quietanze di pagamento.
Il Comune procede alla liquidazione del contributo, sulla base dell’erogazione dei fondi da parte del competente Ministero.
Quando non si ha diritto al contributo:
- quando i lavori sono stati iniziati prima della presentazione della domanda al Comune;
- quando il disabile cambia residenza o decede dopo avere presentato la domanda di contributo ma prima dell'emissione del provvedimento comunale di concessione del contributo;
- quando vengono realizzate opere diverse da quelle indicate nella domanda di contributo.
La domanda con i relativi allegati va presentata al Comune di residenza, entro il l'1 marzo di ogni anno e prima dell'inizio dei lavori (le fatture devono avere data successiva alla presentazione domanda).
Dopo la presentazione della domanda, il richiedente realizzerà direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo, sopportando il rischio dell'eventuale mancata concessione del contributo.
Il richiedente riceverà la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli art. 7 e segg. Legge n. 241/90, con indicazione della necessità di eventuali integrazioni all’istanza.
Marca da bollo da € 16,00
La domanda, corredata dagli allegati può essere:
- trasmessa a mezzo pec a servizi.sociali@pec.comune.padova.it,
- inviata con raccomandata a: Comune di Padova Settore Servizi Sociali - Ufficio Contributi, via del Carmine 13, 35137 Padova,
- presentata di persona all’Uff. Contributi, previo appuntamento, telefonando al n. 049 8205922 dalle ore 8:30 – 10:30, da lunedì a venerdì.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge 13/89 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".
- Circolare Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici - 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. "Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989 n. 13".
Riferimenti
Ufficio Contributi - Settore Servizi Sociali - Comune di Padova